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Tribunale Civile di Roma: responsabilità professionale odontoiatrica

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – Responsabilità professionale odontoiatrica: la omessa tenuta della cartella clinica ovvero dei referti e degli esiti degli esami e degli accertamenti preliminari ad un intervento di prestazione medico-sanitarie costituiscono condotte sintomatiche di un difetto di diligenza (sentenza 31 luglio 2014).

FATTO: Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.2.2010, —- ha convenuto in giudizio il dott. —-, affinché ne fosse accertata la responsabilità in relazione ai pregiudizi occorsi a seguito delle cure odontoiatriche effettuate tra il 2001 e il 2008, asseritamente inadeguate, tanto da richiedere, a più riprese la reiterazione dei medesimi interventi, e per l’effetto venisse condannato alla restituzione degli onorari corrisposti, previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del professionista, nonché al risarcimento di tutti danni patiti da parte attrice, patrimoniali e non patrimoniali, comprensivi anche delle spese sostenute per le cure e per le protesi successive, quantificati complessivamente nella misura di almeno euro 18.622,60, oltre rivalutazione e interessi. La domanda risarcitoria che forma oggetto del presente giudizio trae titolo dalla dedotta responsabilità medica del convenuto per gli effetti del complessivo trattamento cui avrebbe sottoposto —– dal 2001 sino al 2008, trattamento consistente nella ricostruzione di ponti e di corone, segnatamente in riferimento agli elementi 25, 35, 37 e 46, nonché per l’estrazione di alcuni di essi.

DIRITTO: I principi che governano l’accertamento della responsabilità nell’ambito di un rapporto di prestazione professionale medica, sono quelli derivanti dal rapporto contrattuale (o da ‘contatto’) che si instaura anche in via di mero fatto con l’affidamento del paziente alle cure del medico. Ne consegue che l’onere probatorio è ripartito tra le parti nel senso che chi invoca la responsabilità del medico è onerato dalla prova dell’esistenza del rapporto professionale, o contratto, e dall’allegazione dell’inadempimento in ragione della specifica prestazione dedotta, mentre sul medico grava l’onere dì provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato perseguimento del risultato sia stato determinato da un evento imprevedibile e imprevisto (tra le più risalenti, Cass., n. 10297/04; Cass., 11498/04 e recentemente n. 17143/2012).). Nel caso di specie il giudice ha peraltro rilevato che la mancata allegazione della cartella clinica e degli accertamenti radiografici precedenti e successivi gli interventi ammessi dal convenuto —-, ridondano in un mancato adempimento dell’onere probatorio da parte del convenuto, sulla base del criterio di ripartizione sopra richiamato. Ed invero, la omessa tenuta della cartella clinica ovvero dei referti e degli esiti degli esami e degli accertamenti preliminari ad un intervento di prestazione medico-sanitarie costituiscono condotte sintomatiche di un difetto di diligenza, da cui può agevolmente e legittimamente ricavarsi, sulla base di un criterio probabilistico, l’affermazione di responsabilità dell’odontoiatra convenuto per i danni lamentati dall’attrice, anche in ossequio al principio di ‘vicinanza della prova’ ovvero della più elevata possibilità di offrirla in giudizio (Cass., 26.1.2010 n. 1538; Cass., 27.4.2010 n. 10060. 

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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