• Home
  • Sentenze
  • Tutela del diritto alla salute e discrezionalità amministrativa

Tutela del diritto alla salute e discrezionalità amministrativa

Cassazione Civile Sez. Lavoro  – Tutela del diritto alla salute – Fattispecie c.d. terapia DIKUL a carico del S.S.N.– La dimensione primaria e costituzionalmente garantita del diritto alla salute non può essere sacrificata o compromessa dalla discrezionalità amministrativa, dovendosi escludere la configurabilità di atti amministrativi, condizionanti in tal senso il diritto all’assistenza. (Sentenza 7279/15)

FATTO: L’ASL n. — impugnava la sentenza n. 1040/2006 del locale Tribunale, con la quale, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da —-., l’azienda appellante era stata condannata ad erogare gratuitamente alla ricorrente la terapia Dikul (R.I.C.), da effettuarsi presso il Centro Giusti di Firenze nonché presso il suo domicilio, con terapista scelto dall’assistita e per la durata necessaria della cura. Si costituiva ritualmente la —, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata. Espletata c.t.u. medico-legale, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 6 aprile 2011, accoglieva parzialmente il gravame, determinando in tre anni la durata ulteriore della cura, compensando le spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la a.s.l. Resiste la — con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, cui resiste la a.s.l. con controricorso.

DIRITTO: Al riguardo è dunque sufficiente osservare che il giudice di appello ha accertato che rispetto alla terapia offerta dal s.s.n. (che comportò solo un lieve miglioramento della tetraplegia da cui era affetta la —, senza alcuna possibilità di effettuare spostamenti di alcun tipo in posizione eretta, con conseguente necessità di essere assistita completamente per tutte le attività quotidiane), il trattamento XRIC comportò in concreto un deciso miglioramento delle condizioni dell’assistita, con possibilità di deambulare per diverse decine di minuti con l’ausilio di deambulatore, e poi soltanto di stampelle "canadesi", accrescendo le capacità motorie nei vari trasferimenti posturali, riuscendo anche a lavarsi da sola e ad utilizzare le posate, potendo attualmente dedicarsi anche a talune attività lavorative e di svago, con indubbio miglioramento delle condizioni funzionali e di vita. Deve allora considerarsi che questa Corte ha già osservato, in controversie del tutto analoghe e definite in senso favorevole all’assistito (Cass. n. 17541/11; Cass. n. 24033/13), che la dimensione primaria e costituzionalmente garantita del diritto alla salute non può essere sacrificata o compromessa dalla discrezionalità amministrativa, dovendosi escludere la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti in tal senso il diritto all’assistenza (cfr. per tutte Cass., Sez. Un. 24 giugno 2005 n. 13548; Cass., Sez. Un. 30 maggio 2005 n. 11334). Ciò premesso, la sussistenza o meno del diritto all’erogazione della prestazione richiesta da parte del Servizio Sanitario Nazionale deve essere accertata in relazione ai presupposti stabiliti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 con cui si stabilisce al comma 2 che "il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse". Il comma 7 dello stesso articolo così dispone: "Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. La Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento adeguato e logicamente motivato, anche attraverso nuova c.t.u. medico legale, che la terapia denominata "Dikul" (o RIC) risponde nella fattispecie a questi requisiti. Infatti, si è affermato in sentenza che la terapia in questione ha mirato, da una parte, a favorire il recupero motorio nei distretti muscolari deficitari della —, la quale a seguito di un grave infortunio stradale nel 23.4.00 ebbe a riportare un grave quadro neurologico con compromissione spinale, e, dall’altra, a sviluppare strategie motorie compensazione col risultato di aumentare la sua autonomia funzionale. E’ stato, poi, verificato che prima del trattamento di cui si discute, allorquando l’assistita usufruiva unicamente delle prestazioni erogate dal s.s.n. (requisito sub e del citato comma 7), la — non era in grado di assumere la stazione eretta e di deambulare in alcun modo, mentre in esito alla terapia "Dikul" la medesima ha acquisito una apprezzabile possibilità di deambulare con tutori e deambulatore e, di conseguenza, la sua posizione eretta è mantenuta con accresciuto controllo del tronco. In conclusione, la Corte ha potuto riscontrare che in esito al trattamento de quo, le condizioni dell’assistita sono indiscutibilmente migliorate: rispetto ai trattamenti forniti dal s.s.n. (requisito sub c), ed in assoluto (requisiti sub a) e b), e che tale miglioramento restava subordinato alla prosecuzione della terapia (sempre requisito sub b). Ne consegue che la sentenza impugnata sfugge alle critiche mossele per quanto riguarda gli accertamenti di merito condotti in forza di dati oggettivi e conclusi con valutazioni immuni da vizi di natura logico – giuridica. Il ricorso principale va dunque rigettato

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.