Violazione dell’obbligo di esclusività

Corte dei Conti Liguria – Violazione dell’obbligo di esclusività – Medico condannato al versamento all’ASL dei compensi percepiti per l’esercizio dell’attività libero professionale incompatibile. Il Collegio ritiene, che il principio della esclusività delle prestazioni relative all’attività di direttore del Distretto sanitario e della incompatibilità del suddetto incarico con l’attività libero professionale privata esercitata dal convenuto nelle forme dell’extramoenia, principio sancito sia dalla legge statale sia da quella regionale, nonché richiamato nel contratto sottoscritto dal convenuto, comporta, in caso di dolosa o colposa violazione degli obblighi connessi, il risarcimento del danno causato alla predetta Amministrazione. (Sentenza n. 20/2015)

FATTO: Con atto di citazione depositato in data 7 ottobre 2014, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dottor M. B., medico convenzionato con il S.S.N., nominato con provvedimento del direttore generale dell’A.S.L. 3 “Genovese” direttore del Distretto sanitario n. 1 (Ponente) e successivamente dei Distretti n. 8 (Ponente) e n. 9 (Medio Ponente), con decorrenza 1 novembre 2005 e con diverse proroghe fino al 30 giugno 2012, per sentirlo condannare al risarcimento, in favore della predetta Azienda sanitaria, del danno di € 178.653,67, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio. Espone in fatto la Procura attrice che il convenuto, nonostante l’incarico fosse stato conferito a tempo pieno e comportasse l’esclusività del rapporto, come esplicitamente previsto anche dal contratto di lavoro a suo tempo stipulato con la A.S.L. 3, esercitava l’attività libero-professionale di medico specialista in reumatologia, con studio privato in Plodio (SV), utilizzando anche un servizio on line per la prenotazione delle visite. La violazione dell’obbligo di esclusiva conseguente allo svolgimento di attività libero professionale retribuita, incompatibile o comunque non preventivamente autorizzata dell’amministrazione di appartenenza, comporta, secondo la Procura attrice, il versamento alla suddetta amministrazione dei compensi percepiti per le prestazioni eventualmente svolte, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, quantificati dal P.M. contabile in euro 21.176,72, oltre al risarcimento dell’ulteriore danno conseguente al pagamento “sine causa” nel periodo 1 novembre 2005 – 28 febbraio 2012 del trattamento economico aggiuntivo percepito per il rapporto di lavoro esclusivo, di cui all’art. 15-quater del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, danno quantificato nell’atto di citazione in euro 157.476,95 e successivamente ridimensionato dal P.M. in udienza in euro 53.770,96.

DIRITTO: L’esclusività del rapporto rendeva incompatibile con l’espletamento dell’attività di direttore del Distretto sanitario, “come previsto dalla vigente normativa”, non solo ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, ma anche lo svolgimento di attività professionale autonoma extramoenia. La stessa è, infatti, vietata a tutti gli appartenenti alla dirigenza del ruolo sanitario dipendenti delle Aziende sanitarie, legati all’amministrazione, al pari del convenuto, dal vincolo di esclusività e da un rapporto di lavoro a tempo pieno, ai quali è consentito svolgere, a determinate condizioni, specificamente contrattate con l’Azienda, solo attività professionale intramoenia, semplice o allargata. La Regione Liguria, con la L.R. 7 dicembre 2006 n. 41, ha stabilito che “L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell’incarico costituisce requisito per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura complessa” (art. 48, comma 4) e, con specifico riferimento all’incarico di direttore di distretto sanitario, che “Il rapporto di lavoro del direttore del Distretto è esclusivo, con limite massimo retributivo pari a quello previsto nell’azienda di riferimento per i dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa e indennità di direzione di Dipartimento” (art. 34, comma 2).L’esclusività del rapporto era richiesta, pertanto, dalla legislazione regionale quale requisito essenziale per il conferimento ed il mantenimento dell’incarico di direttore del Distretto sanitario, e detta esclusività, stabilita dalla legge e dalla stessa volontà contrattuale, comportava, quale necessaria conseguenza, l’incompatibilità con lo svolgimento di attività professionale nella forma dell’extramoenia. Secondo le specifiche norme di settore (art. 15-quinquies, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e artt. 48, comma 4 e 34, comma 2, della legge regionale Liguria n. 41/2006), come precedentemente esposto, gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano un rapporto di lavoro esclusivo che consente lo svolgimento di attività libero professionale esclusivamente nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione. Anche in base alle specifiche norme di settore, l’attività libero professionale extramuraria esercitata dal dottor B. era, pertanto, in ogni caso incompatibile con l’incarico esclusivo alle dipendenze dell’ASL 3 e non avrebbe potuto essere né autorizzata né tanto meno esercitata. Nel caso di specie, il comportamento del B., attraverso la dichiarazione non veritiera di non svolgere attività incompatibili con quella di direttore di distretto sanitario, si è tradotto in una positiva attività ingannatrice che inducendo l’A.S.L. in errore (al momento della conclusione del contratto ed anche successivamente, fino alla scoperta) ha precluso la possibilità di revocare l’incarico e di far valere il diritto al risarcimento del danno. In tal caso, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre non dal fatto dannoso ma dalla sua scoperta. In conclusione, ad avviso della Sezione, sussistono nei confronti del convenuto  tutti gli elementi costitutivi della responsabilità in relazione al giudizio instaurato. In particolare, il Collegio ritiene, che il principio della esclusività delle prestazioni relative all’attività di direttore del Distretto sanitario e della incompatibilità del suddetto incarico con l’attività libero professionale privata esercitata dal convenuto nelle forme dell’extramoenia, principio sancito sia dalla legge statale sia da quella regionale, nonché richiamato nel contratto sottoscritto dal convenuto, comporta, in caso di dolosa o colposa violazione degli obblighi connessi, il risarcimento del danno causato alla predetta Amministrazione. Con riferimento all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene, infatti, per i motivi precedentemente esposti, che il comportamento del convenuto sia caratterizzato dal dolo, avendo lo stesso scientemente e consapevolmente svolto durante l’incarico esclusivo e a tempo pieno di direttore del distretto sanitario attività libero professionale retribuita, con lo stesso incompatibile, ed altrettanto scientemente dichiarato, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, la sussistenza di una situazione non corrispondente al vero. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, condanna M. B. al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” della somma di Euro 51.826,17 (cinquantunomilaottocentoventisei e diciassette centesimi),oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come espresso in parte motiva. Condanna altresì il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in Euro 274,98 (duecentosettantaquattro/98

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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