Tar Lazio Sent. n. 919/17 – Medici universitari – L’equiparazione tra il personale medico universitario e i medici del Servizio Sanitario Nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell’equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali, fermo restando dunque lo stato giuridico dei primi.
FATTO E DIRITTO: Il Sig. Nicola P., Ricercatore universitario e Dirigente medico, nato il 28 novembre 1946, in data 28 giugno 2012 presentava istanza di trattenimento in servizio, ex art.22 della Legge n.183 del 2010, fino al raggiungimento del 40° anno di servizio o al limite dei 70 o 67 anni di età. L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma respingeva la suindicata richiesta, con nota n.47564 del 30 luglio 2012; l’Ateneo segnalava al riguardo che la normativa richiamata non si applicava ai docenti universitari, comportando l’attività assistenziale un’equiparazione coi medici del Servizio Sanitario Nazionale solo ai fini economici. Invero è necessario evidenziare al riguardo che, secondo la normativa contenuta negli artt.102 del D.P.R. n.382 del 1980 e 15 nonies, comma 2 del D.Lgs. n.502 del 1992, l’equiparazione tra il personale medico universitario, nel quale è annoverato l’interessato, e i medici del Servizio Sanitario Nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell’equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali, fermo restando dunque lo stato giuridico dei primi (cfr. già nello specifico TAR Lazio, III, n.8566 del 2011 e, sul principio, Cons. Stato, VI, n.3553 del 2013).