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Annullamento del d.m. 5 n. 85/14 “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 2014/2015”

Tar Lazio – Annullamento del d.m. 5 n. 85/14 recante “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 2014/2015” – Il Collegio ritiene che va  attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali. La Sezione ha ritenuto infatti di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”. Il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullate le graduatorie relative alle Università convenute, nella parte in cui escludono i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria. Sentenza n.10838/15

FATTO: La controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, sfociato nella graduatoria unica nazionale pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, che vede i ricorrenti collocati in posizione non utile.

DIRITTO: Il Collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti. Va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte. La Sezione ha ritenuto di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate. Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”. Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 – e, in particolare, nella selezione concernente i ricorrenti – il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullate le graduatorie relative alle Università convenute, nella parte in cui escludono i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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