In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita di chance di sopravvivenza, consistente nella perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo, è trasmissibile iure hereditatis e deve essere liquidato equitativamente, senza essere parametrato al valore del periodo di vita non vissuto. Non è invece risarcibile iure hereditatis il danno da perdita anticipata della vita.
