La Suprema Corte ha affermato che, data per ammessa la natura contrattuale del rapporto tra la struttura sanitaria e il paziente, grava sull’Azienda ospedaliera la prova che il ritardo della prestazione sia imputabile al paziente. Dunque, costituisce inadempimento della prestazione il ritardo della stessa nel momento in cui la struttura non dimostri che il differimento dell’intervento fosse in ogni caso inevitabile.
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